Cari colleghi, a seguito dell’inevitabile tam tam che si è creato sui social attorno alla sentenza del TAR Lazio, il Consisiglio Direttivo di Federcounseling ha ritenuto utile riprendere alcune note già pubblicate da AssoCounseling che rispondono alle domande più frequentemente poste dai counselor in questi giorni.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) ha fatto causa ad AssoCounseling?
No, il CNOP ha depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio un ricorso contro il Ministero dello Sviluppo Economico e contro il Ministero della Salute.
Il TAR Lazio ha condannato AssoCounseling?
No, il TAR Lazio ha annullato un atto.
Il CNOP ha chiesto al Tribunale di esprimersi sulla legittimità del counseling?
No, il CNOP ha chiesto al TAR Lazio l’annullamento del provvedimento in ragione del quale AssoCounseling è stata iscritta, ai sensi della Legge 4/2013, negli elenchi tenuti dal MISE.
Ma se AssoCounseling non ha mai scritto o detto che il counseling si occupa di “lieve disagio psichico”, come mai il TAR Lazio ha inserito tutto questo tra le motivazioni della Sentenza?
Qui la questione è un po’ articolata: nel 2011 il Consiglio Superiore di Sanità licenziò un parere sul counseling (non richiesto da AssoCounseling né tanto meno relativo ad AssoCounseling) in cui affermava che per le: “attività di aiuto alla soluzione di problemi che possono causare lieve disagio psichico […] possa intervenire una figura professionale distinta dallo psicologo e corrispondente al counselor”. All’interno del ricorso il CNOP ha chiesto al TAR Lazio di annullare anche quel parere.
Cosa risponde AssoCounseling alla accuse che alcune sigle della psicologia professionale le muovono (prendendo spunto dalle motivazioni della sentenza), ovvero di aver prodotto una definizione di counseling solo in occasione dell’iscrizione al MISE e di averla fatta, per giunta, troppo generica?
Rispondiamo che carta canta: la definizione di counseling presentata da AssoCounseling al momento della richiesta di iscrizione nell’elenco del MISE, non è stata “confezionata” ad hoc per l’occasione, ma risaliva al 2011 e più precisamente al 2 aprile 2011, data in cui l’Assemblea dei soci di AssoCounseling l’ha approvata su proposta del Comitato Scientifico e del Consiglio di Presidenza Nazionale. Quanto all’accusa di genericità, qui entriamo invece nel terreno delle opinioni: AssoCounseling ha inteso presentare una definizione snella e comprensibile non solo per i counselor, ma soprattutto per gli utenti potenziali. Non a caso tale definizione va declinata unitamente ad altri documenti – come ad esempio gli atti caratterizzanti e la definizione degli ambiti o ancora la definizione dei segmenti applicativi o ancora la definizione delle specializzazioni – che danno ad essa un senso compiuto (in questo caso più ad uso degli addetti ai lavori). Il motivo per cui il TAR Lazio non si sia accorto né che la definizione risaliva al 2011 né che la stessa era accompagnata da svariate decine di pagine di documenti correlati (nonostante fossero stati correttamente trasmessi al Tribunale ed inseriti nella memoria difensiva), onestamente non lo sappiamo. Ma certamente lo chiederemo al Consiglio di Stato.
Leggiamo su internet, specialmente su Facebook, che non esistono gradi di giudizio essendo questa una sentenza amministrativa e che la stessa è immediatamente esecutiva.
Occorre rispondere distintamente.
Con il Decreto legislativo 104 del 2 luglio 2010 è stato approvato il codice del processo amministrativo. Agli articoli 5 e 6 è ben spiegato cosa sia il TAR e cosa sia il Consiglio di Stato: “Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali […]” (articolo 5) e il “Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa” (articolo 6). Dunque le sentenze del TAR sono ovviamente appellabili.
La sentenza è in effetti immediatamente esecutiva, a meno che AssoCounseling non decida di impugnarla di fronte al Consiglio di Stato e contestualmente chiedere la sospensiva (ovvero la sospensione dell’esecutività della stessa in attesa di un ulteriore grado di giudizio) della stessa.
Esattamente cosa comporta l’esecutività della sentenza?
L’esecutività della sentenza significa unicamente la cancellazione di AssoCounseling dall’elenco del MISE. Certamente non significa che “il counseling è dello psicologo”.
E allora perché molti rappresentanti degli psicologi sono così certi che questa sentenza abbia decretato la fine del counseling in Italia?
Per ragioni meramente propagandistiche. Ciò detto, occorre specificare tuttavia che al momento non è possibile prevedere tutte le potenziali conseguenze della sentenza.
Se ad esempio il Consiglio di Stato confermasse la sentenza del TAR Lazio e in sostanza AssoCounseling perdesse su tutta la linea, di certo avremmo la sua cancellazione dall’elenco del MISE (e questo è un dato di fatto), ma nessuno potrebbe dire al momento come tale sentenza andrebbe a modificare la futura giurisprudenza su procedimenti inerenti il counseling diversi da quelli amministrativi.
In attesa del Consiglio di Stato, riteniamo che ragionevolmente la sentenza non potrà avere effetti giuridici ad essa correlati. Potrebbe semmai avere, questo sì, effetti “psicologici”, nel senso che potrebbe demotivare alcuni counselor al pari di come potrebbe galvanizzare alcuni psicologi.
AssoCounseling farà appello?
Certamente: AssoCounseling impugnerà la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato.
AssoCounseling, durante la richiesta d’appello, chiederà anche la sospensione della sentenza?
Sì.
Quindi AssoCounseling non sarà cancellata dall’elenco del MISE?
Atteso che tale iscrizione, come più volte ribadito dallo stesso MISE, non equivale ad alcun riconoscimento, qualora venga rigettata la richiesta di sospensiva AssoCounseling sarà cancellata dagli elenchi del MISE.
Cosa comporta, all’atto pratico, questa cancellazione?
Per il counseling in generale e per i counselor, nessuna cosa in particolare. Ci sono molte professioni e molte associazioni che, per scelta o per altri motivi, non hanno mai fatto richiesta al MISE. Riteniamo tuttavia che l’iscrizione negli elenchi del MISE sia il giusto corollario ai dettami della Legge 4/2013.
Ma i counselor possono continuare a lavorare?
Devono continuare a lavorare! Nulla cambia rispetto a ieri perché, come ampiamente spiegato in queste note, al momento la sentenza è relativa ad un primo grado di giudizio e verrà impugnata.
Quali scenari, secondo AssoCounseling, si potrebbero profilare per il futuro?
Preferiremmo non rispondere a questa domanda, sia perché ancora non è stato depositato l’appello (e dunque non vogliamo consegnare anticipatamente alla controparte la linea difensiva), sia perché alcune importanti decisioni saranno prese nei prossimi giorni (e non vorremmo anticipare, sempre alla controparte, la futura linea politica).
Così come molti psicologi stanno “festeggiando” la sentenza e contestualmente denigrando (a volte in maniera anche pesante) i counselor, altri psicologi stanno invece esprimendo posizioni di solidarietà. È vero?
Sì: in questi giorni la rete è stata invasa da tanti messaggi di molti psicologi che ritengono sbagliata la posizione del CNOP rispetto al counseling. È anche a loro che ci rivolgiamo per portare avanti le nostre istanze.
Possono essere ancora erogati i corsi triennali di counseling?
Certamente! La sentenza, atteso che si tratta di una sentenza di primo grado che sarà impugnata, non riguarda temi quale la formazione o la libertà di insegnamento.
In queste ore sono richiamati tanti atti e documenti e vorremmo poter accedere agli originali così da formarci una nostra opinione.
Questa è una giusta istanza, poiché troppo spesso alcuni tendono a stravolgere – a proprio uso e consumo – alcuni documenti senza mai produrre gli originali, ma solo stralci di essi:
Definizione dell’attività di counseling di AssoCounseling del 2 aprile 2011
http://www.assocounseling.it/docs/documenti/D04.pdf
Parere del Consiglio Superiore di Sanità, Sessione XLVII, Sezione II, pronunciato nella seduta del 12 luglio 2011
http://www.assocounseling.it/docs/miscellanea/consigliosuperioresanita_parere_2011.pdf
Nota del Ministero della Salute prot. DGPROF 0015693-P del 24 marzo 2014
http://www.assocounseling.it/docs/miscellanea/20140324_parere_ministero_salute.pdf
Ricorso depositato dal CNOP il 14 novembre 2014 n. 14877/2014
http://www.assocounseling.it/docs/miscellanea/cnop_ricorso148772014.pdf
Sentenza del TAR Lazio del 17 novembre 2015 n. 13020/2015
http://www.assocounseling.it/docs/sentenze/tarlazio130202015.pdf
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) ha fatto causa ad AssoCounseling?
No, il CNOP ha depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio un ricorso contro il Ministero dello Sviluppo Economico e contro il Ministero della Salute.
Il TAR Lazio ha condannato AssoCounseling?
No, il TAR Lazio ha annullato un atto.
Il CNOP ha chiesto al Tribunale di esprimersi sulla legittimità del counseling?
No, il CNOP ha chiesto al TAR Lazio l’annullamento del provvedimento in ragione del quale AssoCounseling è stata iscritta, ai sensi della Legge 4/2013, negli elenchi tenuti dal MISE.
Ma se AssoCounseling non ha mai scritto o detto che il counseling si occupa di “lieve disagio psichico”, come mai il TAR Lazio ha inserito tutto questo tra le motivazioni della Sentenza?
Qui la questione è un po’ articolata: nel 2011 il Consiglio Superiore di Sanità licenziò un parere sul counseling (non richiesto da AssoCounseling né tanto meno relativo ad AssoCounseling) in cui affermava che per le: “attività di aiuto alla soluzione di problemi che possono causare lieve disagio psichico […] possa intervenire una figura professionale distinta dallo psicologo e corrispondente al counselor”. All’interno del ricorso il CNOP ha chiesto al TAR Lazio di annullare anche quel parere.
Cosa risponde AssoCounseling alla accuse che alcune sigle della psicologia professionale le muovono (prendendo spunto dalle motivazioni della sentenza), ovvero di aver prodotto una definizione di counseling solo in occasione dell’iscrizione al MISE e di averla fatta, per giunta, troppo generica?
Rispondiamo che carta canta: la definizione di counseling presentata da AssoCounseling al momento della richiesta di iscrizione nell’elenco del MISE, non è stata “confezionata” ad hoc per l’occasione, ma risaliva al 2011 e più precisamente al 2 aprile 2011, data in cui l’Assemblea dei soci di AssoCounseling l’ha approvata su proposta del Comitato Scientifico e del Consiglio di Presidenza Nazionale. Quanto all’accusa di genericità, qui entriamo invece nel terreno delle opinioni: AssoCounseling ha inteso presentare una definizione snella e comprensibile non solo per i counselor, ma soprattutto per gli utenti potenziali. Non a caso tale definizione va declinata unitamente ad altri documenti – come ad esempio gli atti caratterizzanti e la definizione degli ambiti o ancora la definizione dei segmenti applicativi o ancora la definizione delle specializzazioni – che danno ad essa un senso compiuto (in questo caso più ad uso degli addetti ai lavori). Il motivo per cui il TAR Lazio non si sia accorto né che la definizione risaliva al 2011 né che la stessa era accompagnata da svariate decine di pagine di documenti correlati (nonostante fossero stati correttamente trasmessi al Tribunale ed inseriti nella memoria difensiva), onestamente non lo sappiamo. Ma certamente lo chiederemo al Consiglio di Stato.
Leggiamo su internet, specialmente su Facebook, che non esistono gradi di giudizio essendo questa una sentenza amministrativa e che la stessa è immediatamente esecutiva.
Occorre rispondere distintamente.
Con il Decreto legislativo 104 del 2 luglio 2010 è stato approvato il codice del processo amministrativo. Agli articoli 5 e 6 è ben spiegato cosa sia il TAR e cosa sia il Consiglio di Stato: “Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali […]” (articolo 5) e il “Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa” (articolo 6). Dunque le sentenze del TAR sono ovviamente appellabili.
La sentenza è in effetti immediatamente esecutiva, a meno che AssoCounseling non decida di impugnarla di fronte al Consiglio di Stato e contestualmente chiedere la sospensiva (ovvero la sospensione dell’esecutività della stessa in attesa di un ulteriore grado di giudizio) della stessa.
Esattamente cosa comporta l’esecutività della sentenza?
L’esecutività della sentenza significa unicamente la cancellazione di AssoCounseling dall’elenco del MISE. Certamente non significa che “il counseling è dello psicologo”.
E allora perché molti rappresentanti degli psicologi sono così certi che questa sentenza abbia decretato la fine del counseling in Italia?
Per ragioni meramente propagandistiche. Ciò detto, occorre specificare tuttavia che al momento non è possibile prevedere tutte le potenziali conseguenze della sentenza.
Se ad esempio il Consiglio di Stato confermasse la sentenza del TAR Lazio e in sostanza AssoCounseling perdesse su tutta la linea, di certo avremmo la sua cancellazione dall’elenco del MISE (e questo è un dato di fatto), ma nessuno potrebbe dire al momento come tale sentenza andrebbe a modificare la futura giurisprudenza su procedimenti inerenti il counseling diversi da quelli amministrativi.
In attesa del Consiglio di Stato, riteniamo che ragionevolmente la sentenza non potrà avere effetti giuridici ad essa correlati. Potrebbe semmai avere, questo sì, effetti “psicologici”, nel senso che potrebbe demotivare alcuni counselor al pari di come potrebbe galvanizzare alcuni psicologi.
AssoCounseling farà appello?
Certamente: AssoCounseling impugnerà la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato.
AssoCounseling, durante la richiesta d’appello, chiederà anche la sospensione della sentenza?
Sì.
Quindi AssoCounseling non sarà cancellata dall’elenco del MISE?
Atteso che tale iscrizione, come più volte ribadito dallo stesso MISE, non equivale ad alcun riconoscimento, qualora venga rigettata la richiesta di sospensiva AssoCounseling sarà cancellata dagli elenchi del MISE.
Cosa comporta, all’atto pratico, questa cancellazione?
Per il counseling in generale e per i counselor, nessuna cosa in particolare. Ci sono molte professioni e molte associazioni che, per scelta o per altri motivi, non hanno mai fatto richiesta al MISE. Riteniamo tuttavia che l’iscrizione negli elenchi del MISE sia il giusto corollario ai dettami della Legge 4/2013.
Ma i counselor possono continuare a lavorare?
Devono continuare a lavorare! Nulla cambia rispetto a ieri perché, come ampiamente spiegato in queste note, al momento la sentenza è relativa ad un primo grado di giudizio e verrà impugnata.
Quali scenari, secondo AssoCounseling, si potrebbero profilare per il futuro?
Preferiremmo non rispondere a questa domanda, sia perché ancora non è stato depositato l’appello (e dunque non vogliamo consegnare anticipatamente alla controparte la linea difensiva), sia perché alcune importanti decisioni saranno prese nei prossimi giorni (e non vorremmo anticipare, sempre alla controparte, la futura linea politica).
Così come molti psicologi stanno “festeggiando” la sentenza e contestualmente denigrando (a volte in maniera anche pesante) i counselor, altri psicologi stanno invece esprimendo posizioni di solidarietà. È vero?
Sì: in questi giorni la rete è stata invasa da tanti messaggi di molti psicologi che ritengono sbagliata la posizione del CNOP rispetto al counseling. È anche a loro che ci rivolgiamo per portare avanti le nostre istanze.
Possono essere ancora erogati i corsi triennali di counseling?
Certamente! La sentenza, atteso che si tratta di una sentenza di primo grado che sarà impugnata, non riguarda temi quale la formazione o la libertà di insegnamento.
In queste ore sono richiamati tanti atti e documenti e vorremmo poter accedere agli originali così da formarci una nostra opinione.
Questa è una giusta istanza, poiché troppo spesso alcuni tendono a stravolgere – a proprio uso e consumo – alcuni documenti senza mai produrre gli originali, ma solo stralci di essi:
Definizione dell’attività di counseling di AssoCounseling del 2 aprile 2011
http://www.assocounseling.it/docs/documenti/D04.pdf
Parere del Consiglio Superiore di Sanità, Sessione XLVII, Sezione II, pronunciato nella seduta del 12 luglio 2011
http://www.assocounseling.it/docs/miscellanea/consigliosuperioresanita_parere_2011.pdf
Nota del Ministero della Salute prot. DGPROF 0015693-P del 24 marzo 2014
http://www.assocounseling.it/docs/miscellanea/20140324_parere_ministero_salute.pdf
Ricorso depositato dal CNOP il 14 novembre 2014 n. 14877/2014
http://www.assocounseling.it/docs/miscellanea/cnop_ricorso148772014.pdf
Sentenza del TAR Lazio del 17 novembre 2015 n. 13020/2015
http://www.assocounseling.it/docs/sentenze/tarlazio130202015.pdf